Impianti fotovoltaici e protezione antincendio

Impianti fotovoltaici (FV) e protezione antincendio

La procedura di autorizzazione varia a seconda del tipo, dell’ubicazione, della progettazione e della dimensione dell’impianto solare. Per quanto riguarda i requisiti per la procedura di autorizzazione, rimandiamo alle «linee guida per gli impianti solari – raccomandazioni per la procedura e la progettazione» dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). 

L’impianto FV è classificato come impianto domestico; pertanto per gli impianti elettrici si applica l’Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT (SN 411 000). Tuttavia è necessario attenersi anche ad altre norme, direttive e istruzioni che riflettono lo «stato della tecnica». L'applicazione di tali leggi e dei documenti sullo stato della tecnica non rientra nella sfera di competenza della protezione antincendio dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni. 

 

Pertanto, la protezione antincendio dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni non rilascia alcuna autorizzazione della polizia del fuoco per gli impianti FV su tetti e facciate. L’impianto deve però essere annunciato al comune mediante il formulario «Modulo di annuncio e autocertificazione».  

 

Per quanto riguarda gli impianti FV su facciate rimandiamo alle seguenti considerazioni e invitiamo a presentare la dichiarazione di conformità/i certificati presso la protezione antincendio dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni, debitamente compilata. 

 

Nota bene: ogni impianto fotovoltaico deve essere annunciato anche all’operatore di rete. Gli impianti a isola (p.es. maggese) devono essere annunciati all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

 

Disposizioni supplementari per gli impianti FV su facciate 

In base alla direttiva della protezione antincendio dell'AICAA «Utilizzo dei materiali di costruzione», i requisiti di protezione antincendio sono imposti ai rivestimenti esterni combustibili delle pareti e/o all'isolamento termico. I seguenti obiettivi di protezione devono essere soddisfatti:

  • In caso di utilizzo di materiali di costruzione combustibili deve essere garantita l’accessibilità ai pompieri.
  • I rivestimenti combustibili delle facciate esterne e/o le coibentazioni termiche combustibili devono essere suddivisi in modo tale che, prima dell’intervento dei pompieri, un incendio sulla parete esterna non possa propagarsi per più di due piani al di sopra del piano in cui si sviluppa l’incendio.
     

 

Per evitare la propagazione del fuoco attraverso la facciata, è necessaria una segmentazione orizzontale per le facciate combustibili. Il modo in cui effettuare la segmentazione è descritto nella documentazione antincendio Lignum 7.1 Pareti esterne e dipende, tra l’altro, dal tipo di facciata (aperture singole delle finestre / gruppi di finestre orizzontali e/o verticali, ecc.) e dal tipo di rivestimento. Poiché i moduli FV sono combustibili, questi requisiti devono essere implementati anche per gli impianti FV.

Come soluzione provvisoria e per semplificare la pianificazione e le verifiche necessarie, Swissolar ha redatto un documento transitorio «Protezione antincendio di facciate fotovoltaiche retroventilate» (versione 1.00 del 26 ottobre 2023) (www.swissolar.ch/it). In questo documento transitorio, gli impianti fotovoltaici su facciate sono suddivisi in tre classi (0, 1 e 2) e vengono elencate le condizioni in base alle quali avviene la classificazione.
 

 

Edifici di altezza ridotta (altezza complessiva fino a 11 m)

Classe 0

Garanzia della qualità

Conformemente alla direttiva della protezione antincendio AICAA 11-15 «Garanzia di qualità nella protezione antincendio", cifra 3.3.1, è previsto un livello di garanzia di qualità QSS 1 o 2 a seconda dell'utilizzo. Nel livello di garanzia della qualità QSS 2, per la progettazione e l’esecuzione deve essere consultato uno specialista della protezione antincendio riconosciuto dalla AICAA (per attività di alloggio, locali con un gran numero di persone, punti vendita al dettaglio, locali industriali e commerciali con q superiore a 1.000 MJ/m2 e depositi a scaffalature alte).

 

Per gli impianti di classe 0, oltre al formulario «Modulo di annuncio e autocertificazione», è necessario presentare la «Dichiarazione di conformità per la classe 0» firmata, presso l’autorità della protezione antincendio di competenza (protezione antincendio, Assicurazione fabbricati dei Grigioni).

 

Nota bene: devono essere osservati anche i requisiti relativi alla qualità della parete esterna. 

 

Edifici di altezza media (altezza complessiva fino a 30 m)

Classe 1

Garanzia della qualità

Per gli impianti FV su facciate di altezza media è richiesto il livello di garanzia della qualità QSS 3. Nel livello di garanzia della qualità QSS 3, per la progettazione e l’esecuzione deve essere consultato uno specialista della protezione antincendio riconosciuto dalla AICAA. 

 

Per gli impianti di classe 1, oltre al formulario «Modulo di annuncio e autocertificazione», è necessario presentare la «Dichiarazione di conformità «Certificato antincendio semplificato per gli impianti fotovoltaici su facciate – classe 1» firmata, presso l’autorità della protezione antincendio di competenza (protezione antincendio, Assicurazione fabbricati dei Grigioni).

 

È responsabilità della proprietà e del responsabile della garanzia di qualità della protezione antincendio di garantire l’applicazione delle prescrizioni di Swissolar.

 

Gli impianti che non soddisfano i requisiti della classe 1, rientrano nella classe 2.

 

Edifici di altezza elevata (fino a 100 m)

Classe 2

Per gli impianti FV su facciate di edifici di altezza media ed elevata appartenenti alla classe 2, è richiesto il livello di garanzia della qualità QSS 3. Nel livello di garanzia della qualità QSS 3, per la progettazione e l’esecuzione deve essere consultato uno specialista della protezione antincendio riconosciuto dalla AICAA. 

 

Anche per questi sistemi è necessario un concetto orientato alla protezione. È richiesta la verifica mediante prove antincendio.
 

 

Formulari dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni

- Modulo di annuncio e autocertificazione
- Dichiarazione di conformità per la classe 0
- Dichiarazione di conformità «Certificato antincendio semplificato per gli impianti fotovoltaici su facciate – classe 1»
- Opuscolo informativo della GVG «Prevenzione elementare per gli impianti solari»

 

Principi importanti per la valutazione e la costruzione di impianti fotovoltaici   

Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

- Direttiva della protezione antincendio dell'AICAA «Utilizzo dei materiali di costruzione»

- Promemoria della protezione antincendio AICAA «impianti solari»

 

 

SWISSSOLAR

- Stato della tecnica - Promemoria della protezione antincendio AICAA «impianti solari» 
- Protezione antincendio di facciate fotovoltaiche retroventilate (in tedesco)
(documento transitorio per la progettazione e certificato antincendio valido fino al 31.12.2024)

 

Devono essere osservati anche altri principi di base (OIBT, NIBT e documenti sullo stato dell'arte).