Sinistro

Cosa fare in caso di sinistro?

I danni vanno annunciati immediatamente e prima dell'eliminazione all’Assicurazione fabbricati dei Grigioni. I diritti non notificati entro due anni sono perenti.

 

Prestazioni in caso di sinistro

Fondamentalmente viene indennizzato il valore di ripristino, tuttavia al massimo il valore assicurato. Le condizioni per l'indennizzo del ripristino sono:

 

  • Il fabbricato è assicurato al valore a nuovo (valore di ripristino) (99 % dei fabbricati sono assicurati al valore a nuovo).
  • In caso di danno parziale: il danno viene eliminato.
  • In caso di danno totale: il fabbricato viene costruito per lo stesso scopo, con le stesse dimensioni e nello stesso luogo. In casi motivati, l'Assicurazione fabbricati può autorizzare una ricostruzione in un luogo diverso all'interno del Cantone.
  • L'eliminazione del danno risp. la ricostruzione del fabbricato deve avvenire entro 3 anni dalla data del sinistro. Su richiesta, questo termine può essere prolungato.

 

Se manca una di queste condizioni, il danno verrà indennizzato al valore attuale. Determinante è il valore attuale al momento dell'insorgere del sinistro.

 

Se una parte del fabbricato danneggiata è ancora utilizzabile, ma la sua riparazione o la sua sostituzione sono sproporzionate, viene indennizzato un deprezzamento.

 

L'indennizzo viene versato ai proprietari oppure all'amministratore incaricato. In caso di danni rilevanti, il versamento avviene in primo luogo al creditore ipotecario.

 

Per i danni elementari c'è una franchigia legale di 400.00 CHF. Per i danni causati dal fuoco non c'è alcuna franchigia.

 

Inoltre in caso di sinistro vengono indennizzate le seguenti prestazioni accessorie:

 

  • le spese di demolizione, di sgombero e di smaltimento per il fabbricato, tuttavia al massimo il 20 % del valore di assicurazione
  • le spese per le misure volte a ridurre il danno, nella misura in cui queste non erano evidentemente inadeguate
  • le spese per le misure necessarie a proteggere le parti del fabbricato ancora esistenti
  • il danno insorto nel corso della lotta al sinistro, riguardante un altro fabbricato assicurato
  • il danno insorto nel corso della lotta al sinistro, nelle altre parti del fondo come per es. alberi, colture e recinzioni, tuttavia al massimo il 20 % del valore di assicurazione